IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in ciascuno di tali Stati membri solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tali Stati membri.
(2)Con la decisione 2010/365/UE (2), il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell’acquis di Schengen da parte della Bulgaria e della Romania, ha reso le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS) applicabili alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 15 ottobre 2010, ad eccezione dell’obbligo di rifiutare l’ingresso o il soggiorno nei propri territori a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’obbligo di astenersi dall’effettuare segnalazioni SIS e introdurre informazioni complementari e di astenersi dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 (in seguito denominate «rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS»).
(3)Il Consiglio ha verificato, conformemente alle applicabili procedure di valutazione Schengen definite nella decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 (4), il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione dell’acquis di Schengen in tutti i settori rimanenti dello stesso - ossia frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, SIS, frontiere marittime e visti - in Bulgaria e Romania.
(4)Il 9 giugno 2011 il Consiglio ha concluso che la Bulgaria e la Romania avevano soddisfatto i requisiti in ciascuno dei rimanenti settori dell’acquis di Schengen sopra menzionati.
(5)È possibile pertanto fissare le date per l’applicazione dell’acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania, vale a dire le date a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con tali Stati membri dovrebbero essere soppressi.
(6)Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1908 (5) che attua talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti (VIS) in Bulgaria e Romania.
(7)Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/934 (6) che attua le rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il SIS in Bulgaria e in Romania.
(8)È opportuno mantenere il regime semplificato per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, rilasciato dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio, introdotto dalla decisione n. 565/2014 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per evitare di accrescere la difficoltà dei viaggi per talune categorie di persone. È pertanto opportuno continuare ad applicare, per un limitato periodo transitorio, talune disposizioni della suddetta decisione.
(9)È opportuno, per ragioni tecniche e operative, sopprimere prima i controlli alle frontiere aeree e marittime interne non appena possibile nel 2024. Tali controlli dovrebbero essere soppressi alla prima data possibile corrispondente al cambio degli orari stagionali IATA.
(10)Un’ulteriore decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio deliberando all’unanimità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005, al fine di stabilire una data appropriata per la soppressione dei controlli alle frontiere terrestri interne, tenendo conto delle pertinenti modalità tecniche e operative applicate presso tali frontiere e dello stato di avanzamento della cooperazione reciproca di cui al considerando 11. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi per consentire al Consiglio di adottare tale decisione.
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