LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, l’articolo 7, paragrafo 5, secondo coma, l’articolo 13, paragrafo 6, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni sulla valutazione dei piani di monitoraggio e sulla verifica delle relazioni sulle emissioni, sui requisiti in termini di competenze e procedure e sulle norme in materia di accreditamento e supervisione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento. Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea istituito con direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi. Esso ha anche introdotto l’obbligo per le società di trasmettere dati aggregati verificati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società») e relazioni verificate a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 in caso di cambiamento di società («relazioni parziali sulle emissioni»), così come l’obbligo per le autorità di riferimento responsabili di approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche.
(2)In conformità dell’articolo 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione deve provvedere affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società presentata dalla società di navigazione sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757. Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento stabilite dal presente regolamento, che integrano le norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757, dovrebbero pertanto includere norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.
(3)Occorre inoltre aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni a livello di società, che introduca un iter sulla falsariga di quello per la verifica delle relazioni sulle emissioni senza però duplicare le attività di verifica delle relazioni a livello di nave e senza inutili oneri amministrativi aggiuntivi.
(4)Occorre altresì aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni parziali sulle emissioni. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, le relazioni parziali sulle emissioni dovrebbero contenere gli stessi elementi delle relazioni sulle emissioni ma essere limitate al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la responsabilità della società. È pertanto opportuno che le relazioni parziali sulle emissioni siano verificate secondo le stesse norme applicabili alla verifica delle relazioni sulle emissioni.
(5)L’articolo 6, paragrafo 8, e l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con le norme per l’approvazione da parte delle autorità di riferimento responsabili, rispettivamente, dei piani di monitoraggio e delle modifiche dei piani di monitoraggio. L’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, rispettivamente, al fine di integrare il regolamento con le norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, compresi i metodi di verifica e la procedura di verifica, e per la presentazione della relazione di verifica, e al fine di specificare ulteriormente le norme che disciplinano le attività di verifica di cui al medesimo regolamento. L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché le attività di verifica, accreditamento e approvazione sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate queste cinque basi giuridiche.
(6)Le attività di verifica hanno per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio da parte dei verificatori, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757. Nel valutare il piano di monitoraggio, i verificatori dovrebbero svolgere una serie di attività per appurare la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in esame sul processo di monitoraggio e comunicazione della nave, al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento (UE) 2015/757. È opportuno che la valutazione includa elementi relativi alla gestione dei dati e al sistema di controllo illustrati nel piano di monitoraggio della nave, in conformità dei principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti all’articolo 4 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757. Per garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) 2015/757, se l’organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), assume anche la responsabilità di adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE, tale organizzazione o persona dovrebbe fornire al verificatore, prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, un documento attestante che è stata debitamente incaricata dall’armatore di tale adempimento. Per quanto concerne le navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è possibile fornire al verificatore, per la valutazione del piano di monitoraggio, il documento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione (6).
(7)Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2015/757 stabilendo norme specifiche per le attività inerenti alla verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni parziali e delle relazioni a livello di società, all’accreditamento dei verificatori e alla valutazione e approvazione dei piani di monitoraggio. Queste attività devono rispettare i principi per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) 2015/757 e nei suoi allegati I e II, e nel regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione (7).
(8)L’uso dei poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 8, e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbe garantire che l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche in conformità del medesimo regolamento sia accordata in modo armonizzato dalle autorità di riferimento responsabili, in particolare per quanto riguarda le notifiche e le informazioni comunicate dalle società e dalle autorità di riferimento responsabili.
(9)È opportuno che i piani di monitoraggio delle navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 ma non in quello della direttiva 2003/87/CE non siano subordinati all’approvazione dell’autorità di riferimento responsabile.
(10)Nell’approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche, le autorità di riferimento responsabili dovrebbero tenere conto delle conclusioni cui è giunto il verificatore dopo avere valutato i piani di monitoraggio. È auspicabile che le decisioni di approvare i piani di monitoraggio siano prese in modo indipendente dalle autorità di riferimento responsabili, poiché spetta all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedere affinché le società di navigazione sotto la sua responsabilità ottemperino alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento (UE) 2015/757, anche per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione dei parametri pertinenti durante un periodo di riferimento.
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