LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell’Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE e si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS).
(2)La direttiva 2003/87/CE è stata modificata per includere nell’EU ETS, a partire dal 2024, le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione saranno quindi soggette all’obbligo di restituire le quote di emissioni corrispondenti a una percentuale delle loro emissioni di gas a effetto serra, che aumenterà gradualmente fino al 2026. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l’apertura e la chiusura di conti di deposito di operatore marittimo da parte delle società di navigazione. Sono state introdotte varie deroghe all’obbligo di restituzione, applicabili alle emissioni generate dal trasporto marittimo, di cui si dovrebbe tener conto nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento delle società di navigazione.
(3)La direttiva 2003/87/CE è stata modificata anche per includere dal 2027 un sistema per lo scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo, da applicarsi ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in altri settori di attività industriali non contemplate all’allegato I di detta direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche riguardanti i conti di deposito e la restituzione delle quote di emissioni in relazione ai soggetti regolamentati che svolgono un’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Poiché il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni rimane distinto da quello esistente per gli impianti fissi e il trasporto aereo, il registro dell’Unione dovrebbe riflettere tale distinzione per quanto riguarda le quote rilasciate per i settori interessati.
(4)È opportuno tenere conto dei nuovi termini di adempimento per la restituzione delle quote da parte dei gestori fissati nella direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno modificare al 30 settembre il termine di adempimento per gli impianti fissi e gli operatori aerei. È opportuno modificare al 30 settembre e al 31 maggio anche i termini di adempimento per gli operatori marittimi e i soggetti regolamentati, rispettivamente.
(5)È necessario eliminare i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE che sono state soppresse e rispondere a determinate esigenze di semplificazione emerse dall’esperienza passata. Le norme relative alla resa delle quote in eccesso dovrebbero essere aggiornate per consentire di effettuare questa operazione da conti bloccati. Le informazioni sull’impresa madre e sull’impresa figlia dovrebbero essere a livello di titolare del conto e non di impresa.
(6)È opportuno istituire un nuovo tipo di conto per i governi di paesi terzi che hanno concluso un accordo non vincolante con l’Unione a norma della direttiva 2003/87/CE. Questo tipo di conto dovrebbe consentire a detti governi di sopprimere le quote acquisite sul mercato dell’Unione.
(7)Nella direttiva 2003/87/CE è stata introdotta una disposizione che dà all’autorità competente di uno Stato membro la possibilità di esentare dall’obbligo di restituire le quote un soggetto regolamentato assoggettato a una tassa nazionale sul carbonio. È opportuno istituire un nuovo tipo di conto per gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità. Uno Stato membro dovrebbe pertanto essere autorizzato a sopprimere le quote relative ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in altri settori nei quali i volumi d’asta sono inferiori alla quantità di quote da cancellare.
(8)A partire dal 1o gennaio 2025 anche per il trasporto aereo devono essere rilasciate quote generiche, mediante l’assegnazione a titolo gratuito e la vendita all’asta, in modo da coprire le emissioni degli impianti fissi e dei settori marittimo e aereo. Tuttavia, al fine di garantire agli utenti una transizione agevole e la certezza del diritto, le quote del trasporto aereo rilasciate prima della fine del 2024 dovrebbero restare nei conti e rimanere in circolazione.
(9)Per rafforzare la trasparenza e il monitoraggio di mercato delle operazioni fuori borsa puramente bilaterali che riguardano le quote di emissioni, tali operazioni dovrebbero essere contrassegnate sistematicamente nel registro dell’Unione. Onde evitare incoerenze nei dati, il termine «operazioni bilaterali» ha lo stesso significato che gli è attribuito nei quadri di informativa finanziaria pertinenti. Inoltre, al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione delle autorità di regolamentazione del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, le suddette autorità dovrebbero essere autorizzate a chiedere l’accesso ai dati nel registro dell’Unione a intervalli regolari in funzione delle loro esigenze di monitoraggio.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
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