Direttiva (UE) 2023/2661 del PE e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» («strategia per una mobilità sostenibile e intelligente») individua nella diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti intelligent transport systems (ITS) un’azione chiave per il conseguimento di una mobilità multimodale connessa e automatizzata, contribuendo quindi alla trasformazione del sistema europeo dei trasporti per raggiungere l’obiettivo di una mobilità efficiente, sicura, sostenibile, intelligente e resiliente. Ciò integra le azioni annunciate nel contesto della strategia faro per un trasporto merci più ecologico al fine di promuovere la logistica multimodale. Nell’ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente è stata altresì annunciata per il 2022 una revisione del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione (3) al fine di prevedere l’obbligatorietà dell’accesso alle serie di dati dinamici, nonché una valutazione della necessità di un’azione normativa in materia di diritti e doveri dei fornitori di servizi digitali multimodali, unitamente a un’iniziativa sull’emissione dei biglietti, compresi quelli ferroviari. La presente direttiva dovrebbe garantire che le applicazioni ITS nel settore del trasporto stradale consentano un’integrazione senza ostacoli con altri modi di trasporto, quali la ferrovia o la mobilità attiva, facilitando in tal modo il passaggio a detti modi ove possibile, per migliorare efficienza e accessibilità.

(2)La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente conferma l’obiettivo di rendere il tasso di mortalità di tutti i modi di trasporto nell’UE prossimo allo zero entro il 2050. Diverse azioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contribuiscono alla sicurezza degli utenti della strada, quali il servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall), i servizi di informazione sul traffico connessi alla sicurezza stradale e i servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, come certificato conformemente al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1012 (5).

(3)La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» evidenzia il ruolo sempre più importante della mobilità multimodale automatizzata e connessa, insieme ai sistemi intelligenti di gestione del traffico resi possibili dalla digitalizzazione, e l’obiettivo di favorire nuovi servizi di mobilità e trasporto sostenibili in grado di migliorare la mobilità, ridurre la congestione e l’inquinamento, in particolare nelle zone urbane, e favorire la transizione verso modi di trasporto più puliti mediante la promozione del trasferimento modale e di una migliore gestione del traffico. A supporto di tale evoluzione, potrebbe essere opportuno valutare adeguati criteri di vaglio tecnico nel quadro del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (altresì noto come regolamento sulla tassonomia) per sostenere gli investimenti negli ITS.

(4)La crescente necessità di utilizzare meglio i dati per rendere le catene di trasporto più sostenibili, sicure, efficienti e resilienti, richiede un maggiore coordinamento del quadro ITS con altre iniziative volte ad armonizzare e facilitare la condivisione dei dati nei settori della mobilità, dei trasporti e della logistica in una prospettiva multimodale come lo spazio comune europeo dei dati sulla mobilità e le sue componenti, il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e il lavoro portato avanti dal Forum per la logistica e il trasporto digitale Digital Transport and Logistics Forum (DTLF) tenendo nel contempo conto delle norme in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata.

(5)In considerazione della necessità di digitalizzare il trasporto stradale, aumentare la sicurezza stradale e ridurre la congestione, è opportuno sviluppare ulteriormente la diffusione e l’uso di sistemi e servizi di trasporto intelligenti su strada sulla rete transeuropea dei trasporti.

(6)La digitalizzazione e l’innovazione nel trasporto stradale creano opportunità occupazionali attraverso lo sviluppo di nuovi progetti nel settore.

(7)In numerosi Stati membri sono già diffuse applicazioni nazionali di sistemi e servizi di trasporto intelligente nel settore del trasporto stradale. Tuttavia, nonostante i miglioramenti rispetto alla sua adozione nel 2010, dalla valutazione della direttiva 2010/40/UE sono emerse carenze che determinano il persistere della frammentazione e della mancanza di coordinamento e di continuità geografica dei servizi ITS in tutta l’Unione e alle sue frontiere esterne.

(8)Nel contesto dell’attuazione dei regolamenti delegati (UE) n. 885/2013 (8), (UE) n. 886/2013 (9), (UE) 2015/962 (10) e (UE) 2017/1926 della Commissione che integrano la direttiva 2010/40/UE, gli Stati membri hanno istituito punti di accesso nazionali. I punti di accesso nazionali organizzano l’accesso e il riutilizzo dei dati relativi ai trasporti al fine di contribuire alla fornitura agli utenti finali di servizi ITS interoperabili sulla mobilità e sul traffico a livello di UE. Tali dati relativi ai trasporti dovrebbero essere resi disponibili in un formato leggibile tramite un dispositivo automatico nella misura prevista dalla presente direttiva. I punti di accesso nazionali, insieme ai punti di accesso regionali e locali eventualmente presenti negli Stati membri, costituiscono una componente importante dello spazio comune europeo dei dati sulla mobilità nel contesto della strategia europea per i dati e vi si dovrebbe fare affidamento in particolare per quanto concerne l’accessibilità dei dati. Cooperando per agevolare l’accesso ai dati attraverso i punti di accesso nazionali, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare l’efficacia, l’interoperabilità e la cooperazione dei punti di accesso nazionali in tutta l’Unione e per agevolare l’accesso agli stessi da parte degli utenti dei dati. Sebbene i punti di accesso nazionali siano in funzione in tutti gli Stati membri, sussiste comunque la necessità di migliorare la disponibilità dei dati per quanto riguarda molti tipi di dati ritenuti cruciali per sostenere lo sviluppo dei servizi essenziali che forniscono le informazioni necessarie agli utenti finali.

(9)È opportuno rafforzare la cooperazione degli Stati membri nell’applicazione di specifiche relative alla diffusione degli ITS. La Commissione dovrebbe agevolare la cooperazione degli Stati membri in relazione ai settori prioritari, ad esempio adottando orientamenti volti a promuovere la diffusione armonizzata e tempestiva degli ITS all’interno dell’Unione e razionalizzare la condivisione dei tipi di dati elencati nell’allegato III.

(10)L’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) impone la disponibilità e l’accessibilità, attraverso un punto di accesso nazionale, di determinati dati statici e dinamici e servizi connessi all’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’intero territorio dell’Unione, a sostegno dello sviluppo di servizi di informazione potenziati per gli utenti finali. Tale disposizione prevede inoltre l’adozione di norme complementari a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione (12) per quanto riguarda la trasmissione, la presentazione e le norme di qualità dei dati.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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