IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3)
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro sicurezza e la loro salute dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l’esposizione professionale all’amianto. Dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose.
(2)Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che sono più favorevoli ai lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro.
(3)L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
(4)In linea con l’approccio della «salute in tutte le politiche», la protezione della salute dei lavoratori dall’esposizione all’amianto ha una dimensione trasversale ed è pertinente per numerose politiche e attività dell’Unione, segnatamente nel settore dell’ambiente, dove l’azione dell’Unione consiste nel contribuire, tra l’altro, alla protezione della salute umana. L’Unione ha altresì un importante ruolo da svolgere sul piano internazionale per dare il buon esempio quando si tratta della prevenzione delle malattie connesse all’amianto e per collaborare con altre organizzazioni internazionali e con paesi terzi al fine di ottenere un divieto globale dell’amianto. Inoltre, la presente direttiva si applica in sinergia con altre iniziative dell’Unione.
(5)Esistono tipi di esposizione all’amianto che non derivano dalla manipolazione attiva dell’amianto. Tali tipi di esposizione comprendono l’esposizione passiva, in cui anche i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto presenti nella struttura degli edifici sono esposti all’amianto, e l’esposizione secondaria, in cui le persone sono esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti o capelli. Sia l’esposizione passiva che l’esposizione secondaria possono avere un impatto significativo sulla salute. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’Unione, esso è ancora presente in alcune strutture, in particolare negli edifici costruiti prima dell’introduzione del divieto, il che può comportare un’esposizione professionale e non professionale se i materiali contenenti amianto nell’edificio vengono disturbati o danneggiati. Evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma, rimane pertanto fondamentale. Per quanto concerne l’esposizione passiva dei lavoratori all’amianto, la direttiva 89/391/CEE (7) del Consiglio e la direttiva 2009/148/CE impongono ai datori di lavoro di essere in possesso di una valutazione di tutti i rischi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro, individuando anche i rischi potenziali come quelli derivanti dall’esposizione passiva all’amianto, e di mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo presente che il principio di evitare i rischi è la base di partenza di qualsiasi misura attuata. Per quanto concerne l’esposizione secondaria all’amianto o ai materiali contenenti amianto, le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui alla presente direttiva sono strumenti importanti mediante i quali evitare tale esposizione.
(6)Le donne sono particolarmente a rischio per quanto concerne taluni tipi di esposizione all’amianto, tra cui l’esposizione secondaria. La ripartizione per genere delle attività sul luogo di lavoro costituisce un fattore di rischio per il monitoraggio, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento delle malattie correlate all’amianto. È pertanto essenziale tenere conto delle differenze di genere relativamente all’esposizione all’amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l’identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione.
(7)A seguito di nuovi sviluppi scientifici e tecnologici del settore vi è margine per migliorare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto e ridurre così la probabilità che i lavoratori esposti contraggano malattie connesse all’amianto. Poiché l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Si può invece stabilire un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un valore limite di esposizione professionale (valore limite) tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno rivedere il valore limite e la metodologia di misurazione per l’amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto.
(8)La deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative all’esposizione sporadica e di debole intensità prevista da tale direttiva non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori di cui a tale direttiva.
(9)Il piano europeo di lotta contro il cancro, presentato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021, supporta la necessità di intervenire nel settore della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Una migliore protezione dei lavoratori esposti all’amianto è importante anche nel contesto della transizione verde e dell’attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l’«ondata di ristrutturazioni per l’Europa» di cui alla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020. Anche le raccomandazioni dei cittadini nel quadro della Conferenza sul futuro dell’Europa, svoltasi dall’aprile 2021 al maggio 2022, hanno sottolineato l’importanza di condizioni di lavoro eque, in particolare la revisione della direttiva 2009/148/CE.
(10)Nel quadro dell’«ondata di ristrutturazioni per l’Europa», i cui obiettivi sono la decarbonizzazione degli edifici, la lotta alla povertà energetica e il rafforzamento della sovranità dell’Unione attraverso l’efficienza energetica, è essenziale che la rimozione e lo smaltimento sicuri dei materiali contenenti amianto rappresentino una priorità, in quanto la riparazione, la manutenzione, l’incapsulamento o la sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei lavoratori. Pertanto, i datori di lavoro, quando valutano se un’attività comporti o possa comportare un rischio di esposizione all’amianto o a materiali contenenti amianto, dovrebbero preferire la rimozione totale dell’amianto rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione, ogniqualvolta ciò sia fattibile e vantaggioso per la protezione dei lavoratori. Inoltre, i lavoratori che sono esposti o che rischiano di essere esposti all’amianto devono essere prontamente formati. Al fine di garantire requisiti minimi per una formazione di alta qualità, un allegato della direttiva 2009/148/CE dovrebbe prevedere requisiti minimi di formazione, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle imprese specializzate nella rimozione dell’amianto.
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