IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La transizione verso un’economia climaticamente neutra, sostenibile, efficiente sotto il profilo dell’energia e delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione e il benessere dei suoi popoli. L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. L’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 è coerente con tale obiettivo.
(2)Nella sua comunicazione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile. Piano di investimenti del Green Deal europeo», la Commissione ha previsto l’istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili al fine di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento e agevolare l’individuazione degli investimenti ecosostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni dell’11 dicembre 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma per le obbligazioni verdi. Nelle sue risoluzioni del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (4) e del 13 novembre 2020 sul piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Come finanziare il Green Deal (5), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di una norma europea per le obbligazioni verdi.
(3)Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie ecosostenibili, all’efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto ecosostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie e non finanziarie, nonché da entità non societarie come gli emittenti sovrani. Le diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non contengono definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall’accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.
(4)L’8 luglio 2021, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato una tabella di marcia sul clima allo scopo di integrare ulteriormente le considerazioni in merito ai cambiamenti climatici nel suo quadro di politica monetaria e nelle sue operazioni nei settori dell’informativa, della valutazione del rischio, del sistema di garanzie e degli acquisti di attività del settore societario. Il presente regolamento può essere utile a tale riguardo.
(5)Norme divergenti in materia di divulgazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei verificatori esterni di obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili impediscono agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle, così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.
(6)Nel garantire l’allineamento rispetto agli obiettivi dell’accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l’assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno a loro volta un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti può provocare la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli nel mercato interno e aumentano i rischi del greenwashing e di falsare le decisioni di investimento.
(7)La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai verificatori esterni per svolgere le attività di verifica delle obbligazioni ecosostenibili e delle definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nell’Unione rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori di servizi terzi a livello transfrontaliero. Un’azione a livello dell’Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché contribuire all’applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) nel mercato di tali obbligazioni.
(8)È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie e non finanziarie e da emittenti sovrani che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» per tali obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l’esistenza di condizioni uniformi per l’emissione di tali obbligazioni, evitando requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l’Unione, allo scopo di aumentare l’efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori. Per agevolare il confronto e affrontare il greenwashing, è opportuno che siano forniti modelli di informativa volontaria sulla sostenibilità sia per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili che per le obbligazioni legate alla sostenibilità.
(9)Nel mercato obbligazionario, le obbligazioni legate alla sostenibilità comprendono qualsiasi tipo di strumento obbligazionario per il quale le caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda che l’emittente raggiunga obiettivi di sostenibilità ambientali, sociali e di governance predefiniti. Poiché il presente regolamento riguarda solo la sostenibilità ambientale, la definizione di obbligazioni legate alla sostenibilità ai fini del presente regolamento dovrebbe includere solo le obbligazioni le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda che l’emittente consegua obiettivi predefiniti in materia di sostenibilità ambientale.
(10)Il regolamento (UE) 2020/852 distingue, nell’ambito delle attività ecosostenibili, tra attività abilitanti e di transizione che si qualificano come ecosostenibili a determinate condizioni. La stessa distinzione dovrebbe essere operata anche nelle informative per le obbligazioni verdi europee, nonché per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, con specifici obblighi di trasparenza per l’energia nucleare e le attività connesse al gas fossile, nel caso in cui tali attività siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (7).
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