LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 destinato a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e richiede che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
(4)Nei pareri del 26 gennaio 2022 (2) e del 21 marzo 2023 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’autorità ha concluso che il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 non dovrebbe essere considerato tossico per inalazione, né irritante per la pelle e per gli occhi, né dovrebbe essere considerato un sensibilizzante cutaneo. Dato che il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 è riconosciuto come aroma per gli alimenti e poiché la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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