Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione del 6 novembre 2023 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (2) stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757.

(2)Il regolamento (UE) 2023/957 (3) ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea («EU ETS») e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), nonché delle emissioni di ulteriori tipi di navi. Ha inoltre introdotto l’obbligo per le società di comunicare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società»). Ha altresì introdotto l’obbligo per la Commissione di stabilire le regole tecniche per la trasmissione automatizzata dei modelli per la presentazione dei piani di monitoraggio.

(3)È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 alla luce di tali modifiche e, data l’entità delle modifiche necessarie, ripubblicare il testo integralmente. È dunque opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/1927 e sostituirlo con il presente regolamento.

(4)Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all’articolo 10, ultimo comma, del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di combustibile e delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di altri criteri facoltativi.

(5)Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente attuati nell’ambito dei loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (4) e il piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP) (5), o a sistemi e controlli contemplati da norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione dell’energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011. In questi casi o quando le procedure pertinenti, ai sensi delle norme sul monitoraggio delle emissioni di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757, sono già descritte in procedure scritte stabilite, i piani di monitoraggio dovrebbero poter includere una breve descrizione o una sintesi di tali procedure.

(6)Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l’uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del combustibile, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione.

(7)È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico per le relazioni sulle emissioni. Ciò al fine di garantire che le relazioni sulle emissioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni aggregate annuali complete e standardizzate.

(8)La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria.

(9)A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, in caso di cambiamento di società in relazione a una nave, la società precedente presenta una relazione a livello di nave contenente gli stessi elementi della relazione annuale sulle emissioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, ma limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità («relazione parziale sulle emissioni»). Le specifiche del modello elettronico per le relazioni sulle emissioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero applicarsi anche alle relazioni parziali sulle emissioni.

(10)Le norme che istituiscono un modello elettronico per i documenti di conformità dovrebbero essere modificate al fine di allinearle alle modifiche apportate alle informazioni sulla società e ai dettagli di identificazione della nave nei modelli per i piani di monitoraggio.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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