Regolamento Delegato (UE) 2023/2477 della Commissione del 30 agosto 2023 che modifica la Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.

(2)L’allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 riporta un elenco delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3.

(3)La modifica della classificazione delle vie navigabili, compresa l’aggiunta o la soppressione di vie navigabili, può essere effettuata solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili situate nel suo territorio.

(4)La Repubblica francese ha presentato richiesta di modifica della classificazione delle vie navigabili della zona 1 situate nel suo territorio. In particolare, ha fornito le posizioni precise e la descrizione della zona 1 in Francia.

(5)La Repubblica federale di Germania ha presentato richiesta di modifica dell’elenco delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3 situate nel suo territorio. In particolare, ha specificato e descritto le vie navigabili delle zone 2 e 3 del suo territorio, ha fornito il chilometraggio dettagliato dell’Elba e una descrizione chiara della foce di specifici fiumi.

(6)L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce inoltre che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali adibite nell’Unione alla navigazione interna delle zone 1, 2 e 3 sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2021/1. Le norme ES-TRIN stabiliscono i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna, tenendo conto del tipo di nave e anche della zona in cui opera. Pertanto le modifiche apportate alle zone all’interno degli Stati membri possono incidere sull’applicabilità dell’ES-TRIN in tali zone.

(7)Le attività dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l’uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell’Unione alle navi adibite alla navigazione interna.

(8)Il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi.

(9)In occasione della riunione del 13 ottobre 2022 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ossia la norma ES-TRIN 2023/1 (2). La nuova norma include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629.

(11)Al fine di consentire agli Stati membri di adeguare le proprie norme interne per gli organismi tecnici e di controllo alla nuova norma ES-TRIN 2023/1, l’applicazione di tale norma dovrebbe essere rinviata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/1629 è così modificata:

1)l’allegato I è sostituito è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)l’allegato II è sostituito è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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