IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), che è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
(2)In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») alla prima riunione dal 24 al 29 settembre 2017, le parti della convenzione («parti») devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
(3)Nel corso della terza riunione del 25-29 novembre 2019, la COP ha adottato la decisione MC-3/5 sulle soglie per i rifiuti costituiti da mercurio o da composti di mercurio o contenenti mercurio o composti di mercurio, di cui all’articolo 11 paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione, e ha imposto che il gruppo di esperti tecnici, istituito dalla COP nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018, stabilisca soglie per i rifiuti contaminati da mercurio o composti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della convenzione («rifiuti contaminati da mercurio»), anche per gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall’estrazione primaria di mercurio.
(4)Nel secondo segmento della quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP non è riuscita ad adottare una decisione sulle soglie per i rifiuti contaminati da mercurio. Piuttosto, nell’ambito della decisione MC-4/6 si è richiesto che il gruppo di esperti tecnici prosegua i lavori principalmente per via elettronica e che tenga una riunione presenziale di durata sufficiente per trattare la questione dei rifiuti contaminati da mercurio, nei limiti della disponibilità di risorse, e che riferisca in merito a tali lavori in occasione della quinta riunione della COP che dovrà tenersi dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della quinta riunione della COP, in quanto la decisione proposta che stabilisce soglie per i rifiuti contaminati da mercurio, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale.
(6)L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione relative ai rifiuti e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/5 e che ha portato alla formulazione delle raccomandazioni. L’acquis dell’Unione impone che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, compresi i rifiuti contaminati da mercurio, siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro tenore di mercurio.
(7)È opportuno che l’Unione sostenga solo l’adozione di una decisione della COP che sia coerente con l’acquis dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unionein occasione della quinta riunione della COP della convenzione di Minamata sul mercurio è a favore dell’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti contaminati da mercurio coerente con l’acquis dell’Unione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
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