Decisione n. 4/2023 del Comitato Misto Istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione europea e dalla comunità europea dell’Energia Atomica del 28 settembre 2023.

Giustizia Istockphoto

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (2),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell’Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.

(2)È opportuno aggiungere all’allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell’Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Nell’allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 4 «Aspetti generali del commercio», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (3).

2.Nell’allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 4 «Aspetti generali del commercio», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Londra, il 28 settembre 2023

Per il comitato misto

I copresidenti supplenti

John WATSON

Leo DOCHERTY

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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