LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all’eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Mediterraneo esso si applica anche alle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 l’obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
(3)Per evitare costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (3) ha consentito il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione. Esso prevede un’esenzione de minimis combinata che si applica all’attività di pesca dei piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per la cattura di acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico) e 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale). Il regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione (4) ha prorogato l’applicazione dell’esenzione de minimis combinata fino al 31 dicembre 2023.
(4)Nel maggio 2023 il gruppo ad alto livello Pescamed nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia), il gruppo ad alto livello Adriatica nel Mare Adriatico (Croazia, Italia e Slovenia) e il gruppo ad alto livello Sudestmed nel Mediterraneo sudorientale (Cipro, Grecia, Italia e Malta) hanno presentato le raccomandazioni comuni iniziali per chiedere la proroga delle esenzioni de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
(5)Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato le prove scientifiche a sostegno di tali raccomandazioni comuni iniziali (5).
(6)Per quanto riguarda i costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e i livelli di tali catture, anche se lo CSTEP ha osservato che le informazioni sono migliorate, sono necessari ulteriori lavori sulla raccolta di dati per flotte specifiche.
(7)Per quanto riguarda i dati e le informazioni sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate forniti dai gruppi ad alto livello Adriatica e Pescamed, lo CSTEP ha osservato che gli studi condotti indicavano l’impossibilità di aumentare la selettività e i costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate.
(8)Per quanto riguarda i dati e le informazioni sui costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate forniti dal gruppo ad alto livello Sudestmed per i pescherecci a cianciolo, lo CSTEP ha osservato che, sebbene le informazioni trasmesse dalla Grecia rafforzino la giustificazione dell’esenzione, sono necessari ulteriori lavori per valutare la rappresentatività di tali informazioni per le altre flotte del gruppo ad alto livello Sudestmed che operano nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha inoltre rilevato il basso livello dei rigetti.
(9)Il 27 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed e il 28 giugno 2023 i gruppi ad alto livello Adriatica e Pescamed hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate.
(10)A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata dei gruppi ad alto livello Pescamed, Adriatica e Sudestmed alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP per garantire che le raccomandazioni comuni aggiornate siano compatibili con le misure di conservazione pertinenti dell’Unione, compreso l’obbligo di sbarco.
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