LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione (3) specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia («gruppo di Scheveningen») che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è stato modificato nel 2021 (4) e nel 2022 (5).
(3)Il 1o maggio 2023 il gruppo di Scheveningen, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune iniziale.
(4)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune iniziale durante la sessione plenaria dell’8-12 maggio 2023 (6).
(5)Il 12 luglio 2023 il gruppo di Scheveningen ha presentato una versione aggiornata della raccomandazione comune.
(6)Il gruppo di esperti per la pesca e l’acquacoltura ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata il 28 luglio 2023 nel corso di una riunione alla quale il Parlamento europeo ha partecipato in qualità di osservatore.
(7)A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP per garantire che la raccomandazione comune aggiornata sia compatibile con le misure di conservazione pertinenti dell’Unione, compreso l’obbligo di sbarco.
(8)La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dovrebbe fornire maggiori informazioni sull’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato (7) che l’attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l’attuazione dell’obbligo di sbarco.
(9)Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico, di cui alcune munite di dispositivi di selettività, nella divisione 3a e nella sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene non fossero state presentate nuove informazioni a sostegno dell’esenzione, gli studi presentati sono stati condotti in modo affidabile (8). Per tale motivo e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
(10)Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le prove fornite sono solide e corroborano l’esenzione richiesta (9). Per tale motivo e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
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