Decisione d’Esecuzione (EU) 2023/2470 della Commissione del 31 ottobre 2023 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

(3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4) La Grecia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio di detta malattia negli ovini e nei caprini sull'isola di Lesbo, confermato il 24 ottobre 2023, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano parimenti determinate misure di controllo per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia.

(6) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(8) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia siano istituite immediatamente e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone.

(9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia provvede affinché:

a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;

c) le misure in ciascuna zona di protezione, di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. I movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio della Grecia, per la macellazione immediata.

3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:

a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;

c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;

d) comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;

e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione.

4.Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2024.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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