Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione del 25 luglio 2023 che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.

(2)A tal fine, e a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all’allegato della direttiva. L’elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.

(3)L’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l’ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all’allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.

(4)In generale, l’elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell’ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull’ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.

(5)Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva.

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