Decisione d’Esecuzione 2023/2447 della Commissione del 24 ottobre 2023 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI è richiamata all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento e rientra nella definizione di malattia elencata di cui all’articolo 4, punto 18), del medesimo regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie previste all’articolo 9 dello stesso. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate di categoria da A a E e nell’allegato dello stesso regolamento di esecuzione l’HPAI è elencata come malattia di categoria A, D ed E.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell’HPAI. Tale regolamento delegato prevede l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’HPAI. Detta regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio degli Stati membri interessati da tale malattia («Stato membro interessato») prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia.

(4)Di conseguenza nell’allegato della presente decisione dovrebbero essere ora stabilite le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati in cui si applicano le misure di controllo della malattia previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(5)L’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre che l’autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Di conseguenza le autorità competenti degli Stati membri interessati possono permettere movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici da tali zone. Tali partite possono essere spostate in altri Stati membri se accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto per tali partite di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). È pertanto opportuno aggiungere a tali certificati un attestato che indichi che le partite sono conformi alle restrizioni stabilite nella presente decisione.

(6)Dal 2020 il virus dell’HPAI è stato individuato nell’Unione e nei paesi terzi confinanti in molti uccelli selvatici migratori, in particolare durante le stagioni migratorie autunnali e primaverili, e in alcune zone anche durante l’estate. Di conseguenza il virus dell’HPAI è stato individuato anche in stabilimenti di pollame e volatili in cattività in quasi tutti gli Stati membri.

(7)La situazione epidemiologica relativa all’HPAI è migliorata da luglio a settembre 2023, periodo durante il quale non sono stati individuati focolai nel pollame o nei volatili in cattività nell’Unione e ne è stato individuato solo un numero molto limitato in uccelli acquatici selvatici migratori nella parte settentrionale dell’Unione.

(8)Dopo l’inizio della migrazione autunnale degli uccelli selvatici migratori nel 2023, il virus dell’HPAI si è nuovamente diffuso ed è stato individuato in uccelli selvatici in un numero crescente di Stati membri. Inoltre la Danimarca e la Polonia hanno confermato la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti sul loro territorio in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Guldborgsund, in Danimarca, e nei voivodati di Łódź e della Pomerania occidentale, in Polonia.

(9)Le autorità competenti di Danimarca e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

(10)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Danimarca e dalla Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei focolai di HPAI.

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Tratto da:

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EurLex

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