LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni applicabili alle modalità tecniche di interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione degli elenchi di codici e i valori corrispondenti autorizzati da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.
(2)Nelle conclusioni della sua valutazione della direttiva 2007/2/CE (3) la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito alla complessità e alla fattibilità dell’attuazione delle disposizioni relative all’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1089/2010 è stato riesaminato e si sono svolte diverse sessioni di consultazioni con gli esperti che hanno concluso che, per facilitarne l’attuazione, erano necessarie alcune semplificazioni e chiarimenti. Il presente atto modificativo dovrebbe attuare le modifiche tecniche e di semplificazione individuate, discusse e concordate dal comitato istituito a norma dell’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE. Occorre semplificare e rendere meno gravosa l’attuazione senza che vadano persi i vantaggi della normazione e dell’interoperabilità.
(3)L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1089/2010 dovrebbe essere modificato al fine di precisare che non è necessario fornire dei valori per gli attributi per i quali, in realtà, non esistono valori. Questa modifica chiarisce ulteriormente il concetto di «voidability» (capacità di essere potenzialmente nullo) ed evita interpretazioni errate.
(4)Una delle principali semplificazioni è l’eliminazione di tutti i valori degli elenchi di codici e delle elencazioni dal regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da consentire l’aggiornamento più regolare di tali valori in funzione del progresso tecnico e tecnologico. Inoltre, è opportuno armonizzare questi elenchi con gli elenchi di codici stabiliti nel contesto di altri atti legislativi dell’Unione o da organizzazioni internazionali. È auspicabile modificare l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da fare riferimento a un registro gestito dai servizi della Commissione (Centro comune di ricerca) con l’assistenza del gruppo di esperti esistente, quale luogo in cui sono gestiti i valori degli elenchi di codici. Poiché la terminologia del settore evolve nel tempo, questa modifica renderebbe più flessibile e più rapido il processo di gestione delle modifiche degli elenchi di codici e dei loro valori.
(5)All’allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010, il punto 1.3.4 «Altri sistemi di riferimento di coordinate» dovrebbe essere modificato per consentire di utilizzare altri sistemi di riferimento di coordinate (Coordinate Reference Systems - CRS). Questa disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di attuazione: quando gli Stati membri aggiungono il proprio CRS nazionale all’elenco dei CRS supportati non devono più, ad esempio, creare e mantenere i dati sia nel CRS nazionale che in uno dei CRS previsti dalla direttiva 2007/2/CE. Per ridurre ulteriormente gli oneri di attuazione e manutenzione, i servizi della Commissione (Centro comune di ricerca), con l’assistenza del gruppo di esperti esistente, dovrebbero istituire e gestire un registro dei CRS che comprenda i relativi parametri di definizione e di trasformazione.
(6)È opportuno apportare una serie di adeguamenti di minore entità agli allegati I, II, III e IV per tener conto dell’evoluzione tecnologica e scientifica e per garantire la coerenza delle prescrizioni in materia di dati territoriali con gli sviluppi della legislazione tematica connessa. L’obiettivo più importante è l’armonizzazione con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa alle emissioni industriali.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE.
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