IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 (1) relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («accordo»).
(2)Il primo protocollo (2) dell’accordo stabiliva, per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2012.
(3)Il secondo protocollo (3) dell’accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2015.
(4)Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Kiribati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo (4). I negoziati si sono conclusi e, il 18 dicembre 2022, è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo») per un periodo di cinque anni (2023-2028).
(5)L’obiettivo del protocollo è attuare l’accordo in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati e consentire all’Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, nella politica della pesca e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(6)Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle zone di pesca situate nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
(7)È opportuno firmare il protocollo.
(8)Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività. È pertanto opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma e che la presente decisione entri in vigore all’atto della sua adozione.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 19 giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione del protocollo (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 22, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
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