IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 maggio 2021 l’Unione europea («Unione») ha firmato un accordo con la Repubblica argentina («Argentina») in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994»), a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (1).
(2)Ai sensi dell’accordo del 10 maggio 2021 l’Unione informa l’Argentina qualora il risultato dei negoziati con membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) titolari di diritti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 dovesse modificare le quote concordate nei negoziati bilaterali.
(3)A seguito dei negoziati con altri membri dell’OMC, l’Unione ha convenuto di modificare le quote di due contingenti tariffari per i quali l’Argentina ha diritti di negoziato.
(4)L’Unione ha comunicato tali modifiche all’Argentina e le discussioni si sono concluse positivamente il 15 giugno 2023 con la sigla di un accordo in forma di scambio di lettere («accordo»).
(5)L’accordo ha l’obiettivo di modificare l’accordo del 10 maggio 2021 in relazione al volume di due contingenti tariffari e di stabilire la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE del GATT 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.
(6)È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina che modifica l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2023
Per il Consiglio
La presidente
T. RIBERA RODRÍGUEZ
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