L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",
da una parte, e
L'ISLANDA,
dall'altra,
visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (1), di seguito "il regolamento",
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1)Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato "Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".
(2)L'Islanda ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (2),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Portata della partecipazione
L'Islanda partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.
Articolo 2
Consiglio di amministrazione
L'Islanda è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.
Articolo 3
Contributo finanziario
1.L'Islanda contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.
2.Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 4
Protezione dei dati
1.Nell'applicazione del presente accordo l'Islanda procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).
2.Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (4) da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
3.Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, l'Islanda rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.
Articolo 5
Status giuridico
L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto islandese e gode in Islanda della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.
Articolo 6
Responsabilità
La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.
Articolo 7
Corte di giustizia dell'Unione europea
L'Islanda riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
Articolo 8
Personale dell'Ufficio di sostegno
1.Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e regime e le misure di esecuzione adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini islandesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2.In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini islandesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.
3.L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini islandesi.
4.I cittadini islandesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.
Articolo 9
Privilegi e immunità
L'Islanda applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (5) , riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.
Articolo 10
Lotta contro la frode
Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.
L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit sul posto che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun.
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