IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l’Unione deve concludere un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(2)Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Albania per un accordo relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania.
(3)I negoziati per l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania («accordo») si sono conclusi positivamente.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)È opportuno firmare l’accordo e approvare l’acclusa dichiarazione relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell’Unione.
(7)Per permettere il dispiegamento urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nel territorio della Repubblica d’Albania, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore l’accordo potrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data in cui le parti notificano l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d’Albania (3) («accordo»), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
L’accordo può essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, in conformità del suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dalla data in cui le parti notificano l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie (4).
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
Tratto da:
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