LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede in particolare l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
(5)La Croazia ha informato la Commissione, in data 27 settembre 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina in un suino selvatico nella regione di Zara. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Croazia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.
(7)Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area della Croazia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dalla Croazia a seguito di tali recenti focolai.
(8)Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione.
(9)Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Croazia, è pertanto opportuno disporre con la presente decisione che fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione la Croazia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
(10)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
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