Regolamento (UE) 2023/2382 della Commissione del 29 settembre 2023 che modifica gli allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)L’approvazione della sostanza attiva carbetamide è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Per il carbetamide non esistono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati al limite di determinazione specifico per prodotto («LD») di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative al metabolismo delle colture, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all’immagazzinamento dovrebbero essere soppresse.

(3)L’approvazione della sostanza attiva carbossina è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per la carbossina. Gli LMR per la carbossina in tutti i prodotti sono già fissati al limite di determinazione nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR per la carbossina dovrebbero essere soppressi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(4)L’approvazione della sostanza triflumoron è scaduta il 31 marzo 2021 e il richiedente non ha presentato una domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per il triflumoron. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto di cui all’allegato V di tale regolamento, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative all’entità dei residui nei prodotti trasformati e alle sperimentazioni sui residui dovrebbero essere soppresse.

(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per quanto riguarda il carbetamide, la carbossina e il triflumoron, tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(6)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)Per quanto riguarda le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9)Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 aprile 2024.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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