LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 354, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire che le coppie di valute di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione (2) riflettano la correlazione effettiva tra le rispettive valute, occorre aggiornare l’elenco delle valute strettamente correlate, sulla base di dati recenti. Tali dati fanno riferimento al 31 marzo 2023 come data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197.
(3)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(4)Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, bensì applicano semplicemente alle serie di dati aggiornate la metodologia già stabilita in tale regolamento. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ABE non ha pertanto effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si fonda il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, in quanto ha ritenuto che dette consultazioni o analisi fossero considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione interessate. L’ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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