Regolamento (UE) 2023/1719 della Commissione dell’8 settembre 2023 che modifica gli allegati II e IV del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze isoxaben, metaldeide e paclobutrazol sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e per i feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state elencate nell’allegato IV di detto regolamento, pertanto si applica il valore di base stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)È stata presentata una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per la sostanza metaldeide nei cavoli a infiorescenza e nei cavoli a foglia.

(3)Inoltre, nel quadro di un’altra domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, durante il riesame condotto a norma dell’articolo 12 dello stesso regolamento un altro richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili relative a uno studio di idrolisi per appurare l’effetto della sterilizzazione sulla natura del residuo. Lo studio ha dimostrato che gli LMR vigenti per la metaldeide sono pienamente suffragati da dati in patate, in altri ortaggi a radice e tubero eccetto nelle barbabietole da zucchero (eccetto la rutabaga), in pomodori, melanzane, cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica), lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili e carciofi.

(4)Per quanto riguarda il paclobutrazol, durante il riesame condotto a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 un richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili relative a uno studio rappresentativo che esamina il metabolismo delle colture primarie nelle piante da frutto. Lo studio ha dimostrato che gli LMR vigenti per tale sostanza sono pienamente suffragati da dati in mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche e pesche.

(5)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(6)L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(7)L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(8)Per quanto riguarda l’isoxaben, è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR vigente nei cetriolini a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR (3), per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle zucchine.

(10)L’Autorità ha valutato le sperimentazioni sui residui nelle zucchine nel quadro del riesame degli LMR vigenti per l’isoxaben e ha espresso un parere motivato sull’LMR proposto (4). Tale parere si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è opportuno provvedere all’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nelle zucchine per estenderle ai cetriolini, come confermato dalle attuali linee guida dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR (5), non è necessario chiedere all’Autorità di fornire un parere motivato sui cetriolini.

(11)È pertanto opportuno fissare l’LMR per l’isoxaben nei cetriolini a 0,05 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate nelle zucchine.

(12)Il Metarhizium brunneum ceppo Ma 43 e i feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLP) sono stati rinnovati come sostanze attive a basso rischio rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/383 (6) e (UE) 2022/1251 della Commissione (7). Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.

(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)Per motivi tecnici, le modifiche degli LMR proposti dovrebbero applicarsi successivamente a quelle del regolamento (UE) 2023/466 della Commissione (8).

(16)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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