LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE è garantire il corretto funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio.
(2)Al fine di armonizzare le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica per categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, nonché di specificare i requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricabatteria e alle informazioni da fornire ai consumatori e agli altri utenti finali, la direttiva 2014/53/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)In seguito alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2022/2380, la direttiva 2014/53/UE fornisce inoltre la base per l’adeguamento a qualsiasi progresso scientifico e tecnologico futuro o agli sviluppi del mercato, per garantire un’interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato.
(4)Per quanto riguarda l’armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica mediante cavo, l’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/53/UE prevede che le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, di tale direttiva siano costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica stabilite in tale allegato.
(5)Le specifiche di cui all’allegato I bis, parte I, della direttiva 2014/53/UE prevedono che le categorie o le classi di apparecchiature radio elencate in tale allegato e che possono essere ricaricate mediante cavo siano dotate di una presa USB tipo C come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-3: Componenti comuni — Specifiche del cavo e del connettore Tipo USB — C®». Inoltre, le specifiche di cui all’allegato I bis, parte I, della direttiva 2014/53/UE prevedono che le categorie o le classi di apparecchiature radio elencate in tale allegato e che possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt debbano integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-2: Componenti comuni — Specifiche di alimentazione tramite USB».
(6)Il 5 settembre 2022 la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) ha pubblicato la norma IEC 62680-1-2:2022 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-2: Componenti comuni — Specifiche di alimentazione tramite USB» e la norma IEC 62680-1-3:2022 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-3: Componenti comuni — Specifiche del cavo e del connettore Tipo USB — C®». Entrambe le norme contengono specifiche aggiornate.
(7)Il 14 ottobre 2022 il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) ha adottato come norme europee (EN) le due norme internazionali pubblicate il 5 settembre 2022 mediante la norma EN IEC 62680-1-2:2022 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-2: Componenti comuni — Specifiche di alimentazione tramite USB» e la norma EN IEC 62680-1-3:2022 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica — parte 1-3: Componenti comuni — Specifiche del cavo e del connettore Tipo USB — C®».
(8)Ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, è necessario modificare, nell’allegato I bis, parte I, punto 2, della direttiva 2014/53/UE, i riferimenti alla norma relativa alle prese e ai cavi per la ricarica mediante cavo, in modo che siano in linea con la norma EN IEC 62680-1-3:2022.
(9)È inoltre necessario modificare, nell’allegato I bis, parte I, punto 3, della direttiva 2014/53/UE, i riferimenti alla norma relativa al protocollo di comunicazione per la ricarica mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o potenza superiore a 15 watt, in modo che siano in linea con la norma EN IEC 62680-1-2:2022.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I bis della direttiva 2014/53/UE, la parte I è così modificata:
1)al punto 2.1, il riferimento alla norma «EN IEC 62680-1-3:2021» è sostituito da «EN IEC 62680-1-3:2022»;
2)al punto 2.2, il riferimento alla norma «EN IEC 62680-1-3:2021» è sostituito da «EN IEC 62680-1-3:2022»;
3)al punto 3.1, il riferimento alla norma «EN IEC 62680-1-2:2021» è sostituito da «EN IEC 62680-1-2:2022».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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