LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di potassio diformiato è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a scrofe.
(3)A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a scrofe classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
(4)Nei pareri del 29 gennaio 2020 (3) e del 18 novembre 2020 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di potassio diformiato continua a essere sicuro per le scrofe, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Ha inoltre ribadito che, fatta eccezione per il potenziale di irritazione oculare, non sono stati riscontrati effetti che richiedano l’adozione di misure di protezione specifiche per gli utilizzatori.
(5)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (5), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente. Il 28 aprile 2023 il laboratorio di riferimento ha inoltre pubblicato un addendum alla sua relazione di valutazione, aggiornando le raccomandazioni per i metodi di analisi per la determinazione del potassio diformiato (come acido formico totale) nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti e per la determinazione del potassio totale nell’additivo per mangimi.
(6)L’allegato del regolamento (UE) n. 104/2010 fornisce la descrizione del gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con l’attuale approccio riguardante l’autorizzazione di additivi appartenenti al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è opportuno specificare ulteriormente la funzione svolta dall’additivo, che consiste nel migliorare i parametri di rendimento delle scrofe.
(7)La valutazione del preparato di potassio diformiato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo.
(8)La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.
(9)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(10)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 104/2010.
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