Regolamento Delegato (UE) 2023/1697 della Commissione del 19 giugno 2023 sull’attuazione degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 109

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (2). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)A norma dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i totali ammissibili di catture (TAC) per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo. Tali consultazioni possono riguardare anche le ulteriori questioni di cui all’articolo 498, paragrafo 4, dell’accordo, tra cui l’elenco degli stock per i quali è vietata la pesca, la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell’allegato 35 o nell’allegato 36 e le quote rispettive di tali stock, nonché le misure di gestione della pesca.

(3)L’Unione conduce le consultazioni annuali in linea con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali (3) e il Mare del Nord (4) e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (5).

(4)Durante le consultazioni annuali la posizione dell’Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), conformemente all’articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(5)Il verbale scritto che documenta gli accordi conclusi tra le parti a seguito di tali consultazioni è redatto e firmato dai capi delegazione delle parti conformemente all’obbligo di cui all’articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo.

(6)Il 16 dicembre 2022 l’Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un cospicuo numero di TAC per il 2022 per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto (6), che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell’Unione, conformemente all’articolo 498, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio.

(7)Lo spinarolo (Squalus acanthias) è uno stock gestito congiuntamente dall’Unione e dal Regno Unito. Nel corso delle consultazioni annuali l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, in considerazione della valutazione sul miglioramento dello stato dello stock di spinarolo, esso non dovrebbe più essere una specie vietata. I pertinenti livelli di TAC fissati in tale verbale scritto sono stati successivamente attuati nel regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (7).

(8)L’Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che, al fine di proteggere una componente di questo stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di cattura di 100 cm.

(9)In attesa dell’adozione di tale taglia massima di cattura nel diritto dell’Unione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la misura concordata con il Regno Unito è stata stabilita nell’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio. La misura era funzionalmente collegata al TAC per lo spinarolo, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione.

(10)Il presente regolamento intende escludere gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm dall’obbligo di sbarco, garantendo in tal modo che, se catturati accidentalmente, non siano danneggiati e siano immediatamente rilasciati in mare.

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EurLex

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