LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Per quanto riguarda la sostanza attapulgite non è chiaro se si tratti di un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale incertezza deriva da varie domande o dubbi espressi dalle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali o dagli operatori economici in merito alla classificazione di tale sostanza, attualmente inclusa nel catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (2).
(2)Tale incertezza sul fatto che un prodotto abbia o meno lo status di additivo per mangimi può compromettere la commercializzazione dei prodotti per mangimi in tutta l’Unione, in quanto la distinzione tra additivi per mangimi e altri prodotti per mangimi svolge un ruolo chiave per quanto riguarda le condizioni della loro immissione sul mercato, a seconda della rispettiva legislazione applicabile.
(3)Al fine di dissipare l’incertezza riguardo allo status dell’attapulgite come additivo per mangimi è opportuno adottare una misura adeguata, a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, che lo chiarisca. Detta misura garantirebbe un trattamento coerente della sostanza in questione e agevolerebbe il lavoro delle autorità nazionali competenti responsabili dei controlli ufficiali, nel contempo aiutando gli operatori economici interessati ad agire in un quadro che garantisca un livello adeguato di certezza del diritto.
(4)Al fine di determinare se un prodotto è un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 è opportuno fare riferimento alle linee guida per la distinzione tra additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti stabilite dalla raccomandazione 2011/25/UE della Commissione (3). Tali linee guida prevedono in particolare diversi criteri da prendere in considerazione simultaneamente in una valutazione caso per caso, per definire un profilo di ogni specifico prodotto considerando tutte le sue caratteristiche. Tra i criteri utili per distinguere tra additivi per mangimi e materie prime per mangimi figurano la produzione e il metodo di trasformazione, la definizione chimica e il livello di standardizzazione o purificazione, la sicurezza e le modalità di utilizzo nonché la funzionalità del prodotto in questione. Per motivi di coerenza è inoltre opportuno classificare per analogia i prodotti aventi proprietà simili.
(5)Un esame dei criteri della raccomandazione 2011/25/UE ha portato alla conclusione che l’attapulgite dovrebbe essere considerata un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’attapulgite è essenzialmente utilizzata per svolgere funzioni tecnologiche nei mangimi, ad esempio come legante, antiagglomerante o riduttore della contaminazione da micotossine dei mangimi, o anche funzioni zootecniche, in quanto influisce sulla flora gastrointestinale degli animali o sulla digeribilità dei mangimi, il che è tipico della funzionalità degli additivi per mangimi. Le caratteristiche e le proprietà dell’attapulgite sono molto inoltre simili a quelle di altri minerali argillosi considerati additivi per mangimi. La classificazione per analogia dell’attapulgite come additivo per mangimi garantirebbe un trattamento coerente di tali prodotti simili.
(6)A seguito della classificazione dell’attapulgite come additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta alle parti interessate di adeguarsi allo status di tale sostanza, anche ai fini della presentazione di una richiesta di autorizzazione come additivo per mangimi e dell’ulteriore trattamento di questa richiesta, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’attapulgite è un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Articolo 2
La sostanza di cui all’articolo 1 può continuare a essere immessa sul mercato e utilizzata in conformità alle norme applicabili alle materie prime per mangimi fino al 27 settembre 2030.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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