IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1)Gli enti creditizi sono assoggettati a obblighi di segnalazione periodica in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nonché al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2070 (4), al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/451 (5) e al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/453 (6).
(2)Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva ad assolvere, a fini di vigilanza prudenziale, i compiti stabiliti all’articolo 4 di detto regolamento. La BCE, nell’esercizio di tali compiti, garantisce l’osservanza delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la segnalazione.
(3)Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le autorità nazionali competenti (ANC) sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC comunicano in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
(4)Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), i soggetti vigilati hanno l’obbligo di comunicare alla rispettiva ANC qualsiasi informazione da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati devono essere trasmesse alle ANC. Le ANC sono tenute ad eseguire le verifiche iniziali sui dati e a mettere a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.
(5)Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quali le ANC trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. A tal fine, nel 2014 la BCE ha adottato la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea (7), che definisce i formati, la frequenza e la tempistica in relazione alla trasmissione di tali informazioni, nonché i dettagli dei controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere le informazioni alla BCE.
(6)La decisione BCE/2014/29 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (8). Poiché sono necessarie nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione della decisione.
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