IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare l’articolo 21,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1)Gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (ABE/GL/2019/05) (3) (di seguito, gli «orientamenti dell’ABE del 2019») armonizzano i modelli e le definizioni per agevolare la segnalazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.
(2)Gli orientamenti dell’ABE del 2019 sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e agli istituti finanziari che segnalano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).
(3)Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell’Unione. Pertanto, la BCE figura tra i destinatari degli orientamenti ABE del 2019.
(4)Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le autorità nazionali competenti (ANC) sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dai soggetti vigilati, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
(5)Al fine ottemperare agli orientamenti dell’ABE del 2019, la BCE dovrebbe assicurare che i soggetti vigilati segnalino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli orientamenti dell’ABE del 2019. A tal fine, la decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea (BCE/2017/21) (6) stabilisce procedure armonizzate per la trasmissione di tali piani di finanziamento alla BCE nonché dettagli sulle tempistiche della trasmissione delle informazioni e sui controlli di qualità eseguiti dalle ANC prima di trasmettere le informazioni alla BCE.
(6)Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea (7) precisa le modalità con cui le ANC trasmettono alla BCE determinate informazioni che ricevono dai soggetti vigilati e le tempistiche di tale trasmissione.
(7)La decisione BCE/2014/29 è abrogata e sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (8). È pertanto necessario allineare la trasmissione alla BCE da parte delle ANC dei piani di finanziamento degli enti creditizi alle disposizioni della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).
(8)La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è stata modificata in modo sostanziale (9). Poiché sono necessarie nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione di tale decisione.
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