Regolamento (UE) 2023/1679 della Banca centrale europea del 25 agosto 2023 che modifica il Regolamento UE/2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1).

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)Le riserve obbligatorie minime detenute dagli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2), e le riserve detenute in operazione di deposito presso la banca centrale, sono attualmente remunerate al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema («deposit facility rate», DFR). Nelle attuali condizioni di abbondante liquidità, gli interessi pagati sulle riserve detenute dalle banche in operazione di deposito presso la banca centrale costituiscono il principale strumento per orientare i tassi del mercato monetario a breve termine in linea con l’orientamento di politica monetaria auspicato.

(2)Il 27 luglio 2023 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie minime allo 0%. La decisione del Consiglio direttivo di ridurre la remunerazione delle riserve obbligatorie minime assicura la continua efficacia della politica monetaria, preservando la funzione del DFR di ancorare i tassi del mercato monetario e mantenendo così l'attuale grado di controllo sull’orientamento di politica monetaria. Allo stesso tempo, la decisione migliora l’efficienza della politica monetaria, nell’attuale contesto economico, riducendo l’ammontare complessivo degli interessi da corrispondere sulle riserve al fine di dare attuazione all’orientamento adeguato di politica monetaria. Tale considerazione sull’efficienza è divenuta particolarmente rilevante tenuto conto degli aumenti dei tassi di interesse di riferimento della BCE.

(3)Il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 settembre 2023, ossia il primo giorno del sesto periodo di mantenimento nel 2023.

(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (EU) 2021/378 (BCE/2021/1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) è modificato come segue:

1.All'articolo 2, il punto 13) è sostituito dal testo seguente:

«Per «giornata lavorativa TARGET» s’intende la «giornata lavorativa» o la «giornata lavorativa di TARGET» come definite all’articolo 2, paragrafo 13, dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (*1), in combinato disposto con l’allegato III, punto 13), di tale indirizzo;

(*1)Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).»."

2.L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Remunerazione

1.La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva allo 0%

2.LA BCN competente corrisponde l’eventuale remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa TARGET successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

3.I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (*2), a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.

(*2)Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»."

Articolo 2

Disposizioni finali

1.Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.Si applica a decorrere dal 20 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2023

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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