IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, l’articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l’articolo 10.
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 140 e l’articolo 141, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Per l’esercizio dei compiti della Banca centrale europea (BCE) in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea (3) precisa le modalità con le quali le autorità nazionali competenti (ANC) trasmettono alla BCE talune informazioni ricevute dai soggetti vigilati e la tempistica di tale trasmissione.
(2)La decisione BCE/2014/29 è abrogata e sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (4).
(3)Al fine di allineare la trasmissione alla BCE da parte delle ANC di informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle disposizioni della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (5).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it