LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Il sale di sodio di dimetilglicina è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici: (miglioramento dei parametri zootecnici)». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
(4)Nel parere del 5 maggio 2021 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente aveva fornito dati che dimostrano che l’additivo continua a essere sicuro per i polli da ingrasso, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Essa ha inoltre concluso che l’additivo non è un irritante per la pelle, ma può essere un irritante per gli occhi e un sensibilizzante della pelle.
(5)L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 fornisce erroneamente la descrizione del gruppo funzionale «additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». Nel parere del 7 dicembre 2010 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha dichiarato che l’additivo può migliorare il rendimento nei polli da ingrasso. Il termine «zootecnici» è troppo generico e può comprendere funzioni diverse, senza esprimere gli effetti specifici dell’additivo. Per essere in linea con il parere dell’Autorità, il gruppo funzionale dell’additivo per mangimi dovrebbe pertanto fare riferimento al miglioramento dei parametri di rendimento. Nel suo parere del 7 dicembre 2020 (5) l’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è efficace a un livello di 1 000 mg/kg. Di conseguenza è opportuno fissare un livello minimo.
(6)In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (6), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.
(7)La valutazione del sale di sodio di dimetilglicina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(8)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011.
(9)Considerato che il gruppo funzionale dovrebbe figurare sull’etichetta dell’additivo per mangimi, delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, è necessario prevedere un periodo transitorio che consenta agli operatori del settore dei mangimi di apportare i necessari adeguamenti alle etichette.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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