Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1638 della Commissione del 14 agosto 2023 recante modifica della Decisione d’Es. (UE) 2022/75 che stabilisce l’elenco delle aree dei programmi INTERREG destinate a ricevere sostegno dal Fondo UE di sviluppo regionale.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (2),

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/75 (3), la Commissione ha stabilito l’elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027.

(2)La recente aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

(3)La Commissione ha di conseguenza sospeso la preparazione dei programmi Interreg tra l’Unione e la Federazione russa e la Bielorussia, e l’Unione ha istituito una serie di sanzioni nei confronti dei due paesi. Dato il protrarsi della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, gli Stati membri interessati e la Commissione hanno convenuto di non proseguire la preparazione dei programmi Interreg con la Federazione russa e con la Bielorussia nel periodo di programmazione 2021-2027. Le aree dei programmi originariamente previste dovrebbero pertanto essere soppresse dall’elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno. Per le stesse ragioni, la partecipazione inizialmente prevista della Federazione russa e della Bielorussia a due programmi transnazionali dovrebbe essere annullata.

(4)Per aiutare le regioni NUTS 3 che si trovano direttamente alle frontiere, duramente colpite dall’aggressione russa e non coinvolte in altri programmi di cooperazione, ad affrontare le sfide aggiuntive dovute alla guerra di aggressione, dovrebbe essere possibile includere tali regioni nei programmi Interreg esistenti. L’ambito geografico di un numero limitato di programmi dovrebbe pertanto essere esteso alle regioni frontaliere interessate.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/75,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/75 è così modificata:

1.l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2.l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2023

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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