LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.DOMANDA
(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia e di disporre la registrazione delle importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese.
(2)La domanda è stata presentata il 4 luglio 2023 dall’European Biodiesel Board.
B.PRODOTTO
(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione (2) con i codici ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, ma spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato originario della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito o no (codici TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 and 3826009032) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.MISURE ESISTENTI
(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia («le misure in vigore»).
D.MOTIVAZIONE
(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, gli elementi di prova a disposizione della Commissione dimostrano quanto segue.
(7)In seguito all’istituzione delle misure compensative si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dall’Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito.
(8)Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione del prodotto in esame nell’Unione attraverso la Repubblica popolare cinese e il Regno Unito.
(9)Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.
(10)Infine gli elementi di prova sembrano tendenzialmente dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Il prodotto oggetto dell’inchiesta e le sue parti sono infatti prodotti ed esportati nella Repubblica popolare cinese e nel Regno Unito da società in Indonesia che sono state ritenute percettrici di sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma delle misure in vigore.
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