LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati in Spagna nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia con due cluster distinti, uno in ciascuna regione. Detta decisione di esecuzione si applica fino al 31 dicembre 2023.
(2)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.
(4)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto successivamente modificate. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/1145 della Commissione (4).
(5)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1145 la Spagna ha informato la Commissione in merito alla sorveglianza realizzata nelle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. I risultati di tale sorveglianza indicano che dal 17 maggio 2023 in Spagna non si sono verificati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini.
(6)Data la situazione epidemiologica favorevole per quanto riguarda tale malattia, la Spagna ha chiesto che siano modificate determinate misure di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona, per consentire i movimenti di ovini e caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto del territorio della Spagna a scopi diversi dalla macellazione immediata.
(7)È pertanto opportuno modificare le misure relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333, per consentire i movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto del territorio della Spagna a scopi diversi dalla macellazione immediata nonché stabilire le condizioni e le misure di biosicurezza in base alle quali tali movimenti possono aver luogo, tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione di Castiglia-La Mancia.
(8)Data la situazione epidemiologica, vale a dire l’assenza di vaiolo degli ovini e dei caprini in altre parti dell’Unione, e le esigenze specifiche relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto della Spagna, in particolare al fine di evitare problemi di benessere degli animali per quanto riguarda gli animali in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, a causa dell’entità e della lunga durata delle misure attuate in detta zona, è importante che le modifiche da apportare all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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