Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione del 3 agosto 2023 che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)In conformità del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a determinare, ogni anno, le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni di ciascun costruttore o raggruppamento di costruttori responsabile di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, in Islanda e in Norvegia.

(2)Il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per l’anno civile 2021 deve basarsi sui dati dettagliati relativi alle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi nell’anno civile in questione comunicati dalle autorità dichiaranti.

(3)Tutte le autorità dichiaranti hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2021, seppur in alcuni casi con un certo ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2022. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato le autorità dichiaranti interessate e, con riserva del loro accordo, li ha corretti o completati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con l’autorità dichiarante, i dati provvisori trasmessi dal paese non sono stati corretti.

(4)Il 7 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 93 costruttori di autovetture e 71 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i loro obiettivi specifici per le emissioni nel 2021.

(5)62 costruttori di autovetture e 47 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato alla Commissione la presenza di errori nei dati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631. La Commissione ha verificato gli errori notificati e le ragioni della loro rettifica.

(6)Nel caso di quattro costruttori di autovetture e di sette costruttori di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nella serie di dati provvisori esulavano dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631. Nel caso di un costruttore di autovetture e di un costruttore di veicoli commerciali leggeri, per nessuno dei veicoli di cui alla serie di dati provvisori sono stati comunicati i valori delle emissioni specifiche di CO2 basate sulla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale («WLTP») necessari per calcolare i risultati raggiunti dai costruttori nell’anno civile 2021. Di conseguenza tali costruttori non sono inclusi nella presente decisione.

(7)In seguito alla verifica degli errori effettuata dalla Commissione, è necessario confermare o modificare i calcoli provvisori per un totale di 88 costruttori di autovetture e 63 costruttori di veicoli commerciali leggeri.

(8)In conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, l’obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili, assieme a tutte le imprese ad essi collegate, di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità nel precedente anno civile. È tuttavia opportuno calcolare e comunicarne le emissioni specifiche medie di CO2 e il numero di nuovi veicoli immatricolati.

(9)Conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/631, un costruttore è da considerarsi adempiente all’obiettivo specifico per le emissioni se le sue emissioni specifiche medie di CO2 non superano detto obiettivo. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi deve essere valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 6 del predetto regolamento. Per I costruttori o i raggruppamenti cui è stata concessa una deroga rispetto agli obiettivi specifici per le emissioni dell’anno civile 2021 a norma dell’articolo 10 del medesimo regolamento, la conformità delle emissioni specifiche medie di CO2 deve essere valutata rispetto agli obiettivi in deroga loro concessi.

(10)Due costruttori di autovetture, Subaru Corporation e Jaguar Land Rover Limited, hanno ritirato le rispettive domande di deroga agli obiettivi specifici per le emissioni per l’anno civile 2021 e hanno costituito raggruppamenti con altri costruttori per tale anno civile. Di conseguenza le deroghe ai loro obiettivi specifici per le emissioni dell’anno civile 2021 non si applicano più e la loro conformità deve essere valutata a livello del raggruppamento.

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EurLex    

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