LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 15, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 7, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014, il regime di penali pecuniarie non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP.
(2)L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2), nella versione attualmente applicabile, prevede un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie ("meccanismo di penalizzazione") per garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.
(3)Tuttavia, a causa della molteplicità delle parti coinvolte, l'applicazione del meccanismo di penalizzazione da parte delle CCP aggiunge rischi operativi, complessità tecniche e costi alla procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate. Le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potrebbero essere interamente calcolate, applicate e riscosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento trasmesse dalle CCP, ed essere ridistribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.
(4)A norma dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) n. 909/2014, qualsiasi ente, controparte centrale, agente di regolamento, stanza di compensazione, operatore del sistema o partecipante diretto di una CCP può essere considerato partecipante.
(5)Per agevolare il calcolo, la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni di regolamento relative alle operazioni compensate presentate dalle CCP e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, i CSD dovrebbero calcolare, riscuotere e distribuire ai partecipanti interessati, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP per le operazioni compensate.
(6)Quando le CCP si interpongono tra controparti, l'importo netto delle penali che i CSD devono riscuotere e distribuire in relazione alle istruzioni di regolamento presentate da una CCP ammonterebbe di norma a zero, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti delle operazioni compensate. Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo. Le CCP dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
(8)Per garantire che il calcolo delle penali per i mancati regolamenti verificatisi prima della data di applicazione del presente regolamento non sia influenzato retroattivamente, è opportuno inserire disposizioni transitorie.
(9)Per consentire alle CCP e ai CSD di attuare i necessari adeguamenti tecnologici al fine di garantire il rispetto del meccanismo di penalizzazione modificato, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento.
(10)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali e presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
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