Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione dell'8 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC", "Cina" o "il paese interessato") ("le misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale". Con decisione 90/480/CEE della Commissione (3), la Commissione europea ("la Commissione") ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

(2)In seguito alla revoca degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e reso quindi il dazio definitivo del 33 % applicabile anche alle esportazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate da tali esportatori nell'Unione.

(3)Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, queste misure iniziali sono state prorogate di altri cinque anni.

(4)Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato queste misure iniziali di altri cinque anni.

(5)Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

(6)Con regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (8), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9), il Consiglio ha prorogato le misure per altri cinque anni.

(7)Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione (10), la Commissione ha esteso le misure antidumping alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("il precedente riesame in previsione della scadenza").

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ("la domanda") a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)La domanda di riesame è stata presentata il 25 febbraio 2022 da Global Tungsten & Powders spol. s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France e Wolfram Bergbau und Hütten AG ("i richiedenti") per conto dell'industria dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o giugno 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12) ("l'avviso di apertura").

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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