Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione dell'8 agosto 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2011.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 (2) («il regolamento iniziale») che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche («il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Il dazio antidumping definitivo inizialmente istituito era compreso tra il 19,7 % e il 44 % («il dazio inizialmente istituito»).

(2)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo compreso tra il 5,1 % e il 10,3 %, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (3) quale rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione (4). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta. A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo sul prodotto oggetto dell’inchiesta, per evitare di compensare doppiamente gli effetti delle sovvenzioni, il dazio antidumping definitivo è stato ridotto a un valore compreso tra il 14,6 % e il 33,7 %.

1.2.Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

(3)La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in relazione alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

(4)La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Europacable («il richiedente») per conto dei produttori dell’Unione. Il richiedente rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell’Unione.

(5)Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione cinesi sono diminuiti e che la riduzione dei prezzi all’esportazione cinesi ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale o ad altri costi, né a un cambiamento nel mix di prodotti.

1.3.Riapertura dell’inchiesta antidumping

(6)L’8 dicembre 2022 la Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di riapertura») (5).

(7)La nuova inchiesta riguardava i dazi antidumping istituiti e in vigore, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, quale modificato e rettificato.

1.4.Parti interessate

(8)Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all’apertura della nuova inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori in Cina a fornirle le informazioni richieste nell’avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare alla nuova inchiesta.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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