Regolamento Delegato (UE) 2023/1616 della Commissione del 3 maggio 2023 che integra il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, l’articolo 26, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 61, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 25, paragrafo 1, e l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 prescrivono che il soggetto che effettua la valutazione di cui agli articoli 24 e 61 di tale regolamento (nel seguito il «valutatore») sia indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla controparte centrale (nel seguito la «CCP») oggetto di valutazione. Di conseguenza dovrebbero essere applicate norme uniformi per determinare le circostanze in cui una persona è da considerarsi indipendente dalle autorità pubbliche pertinenti, compresa l’autorità di risoluzione, e dalla CCP ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. Tali norme dovrebbero includere requisiti che garantiscano l’assenza di interessi rilevanti in comune o in conflitto con l’autorità di risoluzione o la CCP; requisiti riguardanti le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse di tale soggetto e la sua abilità di effettuare efficacemente la valutazione senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente o alla CCP, nonché requisiti relativi alla separazione strutturale di detto soggetto tanto dalle autorità pubbliche pertinenti quanto dalla CCP.

(2)Per affrontare le minacce all’indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, è necessario garantire che il valutatore non abbia alcun interesse rilevante in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o con la CCP, compresa la sua alta dirigenza, gli azionisti di controllo o le entità del gruppo. Inoltre il valutatore non dovrebbe essere considerato indipendente laddove abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con un partecipante diretto, cliente o creditore significativo che sarebbe interessato in misura sostanziale da un’azione di risoluzione o che ha contribuito in modo significativo alla situazione che ha portato alla risoluzione della CCP. Analogamente le relazioni personali potrebbero costituire un interesse rilevante. Di conseguenza l’autorità di risoluzione dovrebbe valutare se sussistano eventuali interessi rilevanti in comune o in conflitto.

(3)Onde consentire all’autorità di risoluzione di valutare se sussistano interessi rilevanti in comune o in conflitto, il valutatore dovrebbe notificare a detta autorità qualsiasi interesse effettivo o potenziale che, in sede di valutazione della medesima autorità, egli ritenga costituisca un interesse rilevante; il valutatore dovrebbe altresì fornire tutte le informazioni che l’autorità di risoluzione possa ragionevolmente richiedere. Successivamente alla sua nomina, il valutatore dovrebbe mantenere politiche e procedure conformi ai codici etici e agli standard professionali applicabili per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che ritenga possa costituire un interesse rilevante in comune o in conflitto. L’autorità di risoluzione dovrebbe essere informata immediatamente di qualsiasi interesse effettivo o potenziale individuato e dovrebbe valutare se questo costituisca un interesse rilevante; in caso affermativo la nomina del valutatore dovrebbe essere revocata e si dovrebbe procedere ad una nuova nomina.

(4)Le disposizioni di separazione strutturale costituiscono garanzie che attenuano i rischi di conflitti di interesse. In quanto tali, la loro esistenza dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione di un potenziale valutatore. Pertanto, nel caso delle persone giuridiche, l’indipendenza del valutatore dovrebbe essere valutata con riferimento alla società o al partenariato nel suo insieme, ma tenendo conto di qualsiasi separazione strutturale e di altre disposizioni potenzialmente adottate per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale. Nel caso in cui la rilevanza dei rischi rispetto alle misure di salvaguardia adottate sia tale da compromettere l’indipendenza della società o del partenariato richiedente la nomina di valutatore, tale società o partenariato non dovrebbe rivestire tale ruolo.

(5)Al fine di evitare minacce all’indipendenza derivanti dall’autoriesame, un revisore legale che abbia completato la revisione dei conti della CCP nell’anno precedente la sua valutazione per l’ammissibilità alla funzione di valutatore non dovrebbe in alcun caso essere considerato indipendente. Per quanto riguarda altri servizi di revisione dei conti o valutazione prestati alla CCP negli anni immediatamente precedenti la data di valutazione dell’indipendenza, si dovrebbe presumere che anche tali servizi costituiscano un interesse rilevante in comune o in conflitto.

(6)L’indipendenza del valutatore può essere rafforzata da condizioni che garantiscano che le sue competenze e risorse siano sufficienti e adeguate. È pertanto necessario garantire che il valutatore possieda le qualifiche, l’esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie pertinenti, comprese le valutazioni degli strumenti finanziari compensati dalla CCP, i requisiti applicabili alle CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i piani di risanamento e i codici di norme delle CCP esistenti e gli strumenti di risoluzione applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/23.

(7)Affinché sia in grado di effettuare efficacemente la valutazione, è altresì opportuno garantire che il valutatore disponga o abbia accesso a risorse umane e tecniche sufficienti a tale scopo.

(8)Ai fini della sua indipendenza e onde evitare indebite interferenze con le proprie funzioni, il valutatore dovrebbe essere in grado di effettuare efficacemente la valutazione senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o alla CCP. Tuttavia, la fornitura di istruzioni o orientamenti necessari a sostegno dello svolgimento della valutazione, ad esempio in relazione alla metodologia conforme alla normativa dell’Unione nel settore della valutazione per i fini connessi alla risoluzione, non dovrebbe essere considerata ricorso indebito laddove tali istruzioni o orientamenti siano ritenuti necessari a sostegno dello svolgimento della valutazione. Inoltre, non dovrebbe essere impedita la fornitura di assistenza, come ad esempio la fornitura da parte della CCP di sistemi, documenti di bilancio, relazioni regolamentari, dati di mercato, altri documenti o altre forme di assistenza al valutatore indipendente, qualora, in sede di valutazione dell’autorità di risoluzione, ciò sia ritenuto necessario a sostegno dello svolgimento della valutazione. In conformità con le procedure potenzialmente adottate, la fornitura di istruzioni, orientamenti e altre forme di sostegno dovrebbe essere concordata caso per caso o in maniera cumulativa.

(9)L’indipendenza rischia di essere compromessa ove la valutazione sia effettuata da un soggetto alle dipendenze di un’autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, e della CCP, o affiliata a una di esse, anche nei casi in cui sia stata stabilita una separazione strutturale completa in seno a una persona giuridica. È pertanto necessario assicurare che il valutatore non sia un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o della CCP, né che appartenga allo stesso gruppo di società della CCP.

(10)Onde garantire la disponibilità di un numero sufficiente di soggetti che possano essere prontamente disponibili ad esercitare la funzione di valutatore all’avvio di una procedura di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe mantenere un elenco provvisorio di potenziali valutatori e riesaminarlo periodicamente.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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