Regolamento Delegato (UE) 2023/1615 della Commissione del 3 maggio 2023 che integra il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23 (nel seguito il «regolamento») stabilisce che gli accordi contrattuali che consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano in conformità dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62, del regolamento (nel seguito il «rimborso») nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti e ai loro contributi, e che tali disposizioni si applicano anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

(2)Onde garantire una distribuzione equivalente e proporzionata del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero distribuire, in modo equo e non discriminatorio, le diverse forme di rimborso agli utenti di servizi di compensazione interessati. La parte di rimborso ricevuta da ciascun utente di servizi di compensazione interessato dovrebbe essere proporzionata al contributo da questi fornito alla risoluzione della CCP, cui ha avuto accesso indiretto tramite il prestatore di servizi di compensazione interessato, qualora detto contributo dia luogo a un pagamento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 («contributo ammissibile»). Per lo stesso motivo gli utenti di servizi di compensazione dovrebbero ricevere il rimborso senza alcuna compensazione (set-off) a meno che un utente di tali servizi abbia un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è contestualmente soggetto all’obbligo di trasferire il rimborso a detto utente di servizi di compensazione. Tuttavia, onde evitare che tale compensazione (set-off) o netting si traduca in un’indebita riduzione degli importi dovuti agli utenti di servizi di compensazione a valle della catena di compensazione, se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire a tali utenti dovrebbe essere calcolato sulla base del rimborso ricevuto da detto prestatore prima di eventuali detrazioni o compensazioni (set-off).

(3)I rimborsi dovrebbero essere assegnati in modo equo e non discriminatorio a tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile e ai conti di proprietà del prestatore di servizi di compensazione, laddove anche quest’ultimo abbia fornito un siffatto contributo. Per evitare ulteriormente discriminazioni o trattamenti iniqui, i prestatori di servizi di compensazione non dovrebbero applicare clausole di subordinazione né seguire alcun ordine di priorità nella distribuzione di tali rimborsi.

(4)È probabile che durante una procedura di risoluzione il mercato versi in condizioni di forte stress. È pertanto necessario assicurare trasparenza agli utenti di servizi di compensazione nonché la garanzia che, in caso di inadempimento del loro prestatore di servizi di compensazione, le attività e gli strumenti finanziari destinati alla distribuzione del rimborso siano protetti. Pertanto, quando ricevono il rimborso per conto di un utente di servizi di compensazione, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero detenere tale rimborso su un conto separato e segregato.

(5)La gamma di attività finanziarie o strumenti finanziari che possono essere utilizzati per compensare i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti è molto ampia e la presenza di attività e strumenti diversi comporta altrettanti rischi diversi. Ai fini della distribuzione paritaria ed equa del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero ripartire equamente i diversi tipi di attività e strumenti finanziari, da essi ricevuti a titolo di rimborso, tra ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e i propri conti. Tale ripartizione dovrebbe essere proporzionale al contributo ammissibile fornito da tali utenti alla risoluzione della CCP cui hanno accesso indiretto tramite i predetti prestatori di servizi di compensazione o dai prestatori di servizi di compensazione in tale procedura di risoluzione.

(6)È necessario tenere conto degli ostacoli e delle specificità di tipo operativo associati a taluni tipi di attività e strumenti finanziari. È altresì necessario assicurare nella massima misura possibile che l’utente di servizi di compensazione ottenga un rimborso equo qualora non sia in grado di ricevere un determinato tipo di attività o strumento finanziario o laddove preferisca non riceverlo per altri motivi. Il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe pertanto, su richiesta dell’utente di servizi di compensazione e nella misura del possibile, trasferire l’attività o lo strumento in questione a un altro destinatario designato dal predetto utente. Ove ciò non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe vendere a un terzo le attività o gli strumenti pertinenti sul mercato al prezzo ivi prevalente e successivamente trasferire i proventi della vendita all’utente di servizi di compensazione.

(7)Ai fini della trasparenza e della tracciabilità, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare gli utenti di servizi di compensazione, al meglio delle loro possibilità, in merito a qualsiasi decisione presa nel processo di risoluzione per compensare i contributi ammissibili versati. Tali informazioni dovrebbero inquadrare, per quanto possibile, l’ambito di applicazione della decisione di fornire un contributo alla risoluzione a norma del regolamento (UE) 2021/23, la composizione e il calcolo del rimborso, compresa la metodologia utilizzata dal prestatore di servizi di compensazione per calcolare il rimborso dell’utente di servizi di compensazione. Per lo stesso motivo e affinché gli utenti di servizi di compensazione comprendano il rapporto tra il contributo fornito e il rimborso ricevuto, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare detti utenti, ove possibile e senza violare eventuali vincoli di riservatezza, della distribuzione complessiva e della composizione del rimborso.

(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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