Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1619 della Commissione dell’8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del PE e del Consiglio.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell’Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un’alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

(2)A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.

(3)Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate agli eventi meteorologici avversi, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2023. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere attuati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)Inoltre, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di fare questo, è necessario aumentare nel 2023 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 portandolo dal 50 % al 60 % della spesa effettivamente sostenuta. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117.

(5)Gli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 hanno colpito duramente anche il settore vitivinicolo dell’Unione. I viticoltori che operano nelle regioni interessate degli Stati membri hanno infatti incontrato difficoltà eccezionali. In particolare, le condizioni meteorologiche eccezionali hanno loro impedito di realizzare lavori tipicamente effettuati in primavera, come la pulizia e la preparazione del suolo, l’impianto di nuove viti o l’innesto. Nelle regioni colpite da una siccità eccezionale tali attività sono impraticabili a causa dell’aridità del suolo e di condizioni estremamente sfavorevoli per la coltivazione di nuovi impianti, mentre nelle regioni colpite da inondazioni è impossibile svolgerle perché i vigneti risultano inaccessibili o distrutti dalle masse idriche.

(6)L’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti viticoli, comprese le autorizzazioni per nuovi impianti e le autorizzazioni per reimpianti, sono valide per 3 anni a decorrere dalla data in cui sono state concesse. L’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che le autorizzazioni concesse a seguito di una conversione dei diritti di impianto hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto originali. Durante il periodo di validità di ciascuna autorizzazione di norma i viticoltori preparano il terreno e si procurano le nuove viti in autunno, per poi procedere all’impianto nella stagione più adatta, vale a dire la primavera.

(7)A causa degli eventi meteorologici avversi, i viticoltori in possesso di autorizzazioni all’impianto con scadenza nel 2023 da utilizzare nelle regioni colpite non hanno potuto avvalersi di tali autorizzazioni durante la primavera dell’ultimo anno di validità, come previsto. Poiché è impossibile prevedere la durata degli eventi meteorologici avversi e delle loro conseguenze, non è certo che i viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le loro autorizzazioni per gli impianti entro i rispettivi periodi di validità. I viticoltori sarebbero costretti a piantare le viti durante la stagione calda e quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, quando il settore vitivinicolo risente già di condizioni di mercato sfavorevoli.

(8)Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell’autorizzazione per l’impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l’impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi. La validità di tutte le autorizzazioni che scadono nel 2023 e che devono essere utilizzate nelle regioni colpite dovrebbe pertanto essere prorogata di altri 12 mesi a decorrere dall’attuale data di scadenza nel 2023, al fine di consentire ai viticoltori di piantare le viti nel 2024.

(9)Tenuto conto delle difficoltà impreviste che i viticoltori delle regioni colpite incontrano a causa degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023, senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

(10)Per quanto riguarda i viticoltori che detengono vigneti di nuovo impianto nelle zone gravemente colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 delle regioni interessate, i quali sono stati piantati, in previsione dell’estirpazione di una superficie equivalente, utilizzando autorizzazioni di reimpianto concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno prorogare di un anno il termine di quattro anni per l’estirpazione della superficie vitata precedente. Ciò consentirà ai viticoltori di beneficiare di un’ulteriore campagna di vendemmia rispetto alla superficie vitata precedente per compensare i danni subiti nei vigneti di nuovo impianto, dato che tali danni possono ritardare l’inizio dell’utilizzo della superficie di nuovo impianto o avere come conseguenza che la superficie di nuovo impianto debba essere nuovamente piantata. Di conseguenza, anche il termine di cui all’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (3) dovrebbe essere adattato.

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