LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
(2)In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 20 documenti per la valutazione europea.
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