Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1472 della Commissione del 17 luglio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La qualità dei dati delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull’estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero è valutata in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione (3) stabilisce i criteri di qualità, il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

(2)Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva. Al fine di evitare un onere sproporzionato, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di monitoraggio e la periodicità della presentazione delle informazioni rilevanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)La periodicità annuale con la quale gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dovrebbe pertanto essere modificata per passare a una cadenza biennale.

(4)Gli Stati membri dovrebbero presentare la prossima relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2025 e successivamente ogni due anni.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

a)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.»;

b)l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.»;

c)l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
9821
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89290394
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.137.218.176