LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La qualità dei dati delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull’estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero è valutata in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione (3) stabilisce i criteri di qualità, il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.
(2)Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva. Al fine di evitare un onere sproporzionato, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di monitoraggio e la periodicità della presentazione delle informazioni rilevanti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(3)La periodicità annuale con la quale gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dovrebbe pertanto essere modificata per passare a una cadenza biennale.
(4)Gli Stati membri dovrebbero presentare la prossima relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2025 e successivamente ogni due anni.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:
a)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.»;
b)l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.»;
c)l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it