Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1471 della Commissione del 17 luglio 2023 recante modifica del Regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci («elenco dell’Unione»). L’articolo 37 di detto regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti in tale elenco.

(2)L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11), (UE) 2021/1120 (12) e (UE) 2022/1184 (13).

(3)A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere iscritti nell’elenco dell’Unione.

(4)Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (14).

(5)Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 la Commissione, ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione.

(6)Poiché lo stesso peschereccio può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stato incluso negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

(7)Il peschereccio «Eros Dos» (15) è stato cancellato dall’elenco stabilito dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC») conformemente all’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione della NEAFC. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale peschereccio non è incluso nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC»).

(8)E’ pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

Elezioni europee, 8-9 giugno 2024: #UsaIlTuoVoto O gli altri decideranno per te

 

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
48981
Ieri:
78154
Settimana:
241449
Mese:
843455
Totali:
85658363
Oggi è il: 17-07-2024
Il tuo IP è: 3.149.248.100