Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1470 della Commissione del 17 luglio 2023 che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 9 e 10, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).

(2)A norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni dell’IPAB e degli indici dei prezzi OOH.

(3)A norma dell’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/792, ogni anno gli Stati membri devono procedere all’aggiornamento dei pesi dei sottoindici per l’IPAB e gli indici dei prezzi OOH. È pertanto necessario specificare condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati.

(4)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, l’IPAB e l’indice dei prezzi OOH devono essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente i metodi per l’elaborazione dei sottoindici e degli indici elementari di prezzo.

(5)Gli indici dei prezzi relativi agli acquisti di abitazioni dovrebbero essere rappresentativi di tutte le transazioni pertinenti. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di rappresentatività delle fonti di dati utilizzate.

(6)Gli indici dei prezzi relativi agli acquisti di abitazioni non dovrebbero essere influenzati da differenze di qualità tra le abitazioni compravendute. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di rilevazione dei dati ed elaborazione degli indici.

(7)A norma dell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2016/792, l’IPAB misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di trattamento dei prezzi utilizzati nel calcolo dell’IPAB.

(8)Scopo dell’indice dei prezzi OOH è migliorare la pertinenza e la comparabilità dell’IPCA. Pertanto, ai fini dell’elaborazione dell’indice dei prezzi OOH è necessario specificare un quadro metodologico che risulti coerente con un quadro metodologico per l’elaborazione dell’IPCA.

(9)Nella sua relazione relativa all’idoneità dell’indice dei prezzi OOH a essere integrato nell’indice IPCA (2), la Commissione affermava di ritenere che l’indice dei prezzi OOH non fosse al momento idoneo a essere integrato nell’IPCA. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/792 e in stretta cooperazione con la Banca centrale europea e con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe proseguire i lavori metodologici necessari ai fini dell’integrazione dell’indice dei prezzi OOH nell’ambito dell’IPCA.

(10)Poiché non è possibile osservare tutte le transazioni dell’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di campionamento.

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EurLex

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