IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea («accordo del 2007») (1), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio (2), è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
(2)L’ultimo protocollo dell’accordo del 2007 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018.
(3)Il 4 giugno 2018 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo («protocollo»).
(4)Tra il luglio 2018 e l’ottobre 2022 si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l’accordo e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo nonché il protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.
(5)Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(6)È opportuno firmare l’accordo e il protocollo.
(7)L’accordo e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.
(8)È opportuno applicare l’accordo e il protocollo in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023 o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso il suo parere il 1o giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del protocollo di attuazione dell’accordo (2023-2027), fatta salva la conclusione di tali atti (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 19 dell’accordo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
Conformemente all’articolo 19 del protocollo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
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