Reg. d’Esecuzione (UE) 2023/1450 della Commissione dell'13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 (2) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (le «misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 29,2 % e il 41,4 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 45,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un’aliquota del 54,9 % per tutte le altre società nella Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)La domanda di riesame è stata presentata il 10 febbraio 2022 dall’European Steel Tube Association («richiedente» o «ESTA») per conto dell’industria dell’Unione di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 maggio 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) («avviso di apertura»).

1.4.Osservazioni in merito all’apertura

(6)In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno chiesto se il fatto che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nell’inchiesta iniziale avesse partecipato alla domanda di riesame implicasse una ripresa completa delle società in questione dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e delle importazioni pregiudizievoli.

(7)La Commissione ha innanzitutto osservato che i produttori esportatori non hanno messo in discussione il fatto che la domanda soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda infatti è stata presentata dalla European Steel Tube Association, che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione, ed è stata sostenuta da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’UE. In secondo luogo, il produttore dell’Unione Huta Batory è stato incluso nel campione in entrambe le inchieste, ossia quella iniziale e il riesame in previsione della scadenza. In terzo luogo, Valcovni Trub Chomutov AS, il secondo produttore incluso nel campione nell’inchiesta iniziale, ha sostenuto la domanda di riesame in previsione della scadenza, ma non è stato incluso nel campione dalla Commissione. Infine le altre due società che erano state incluse nel campione nell’inchiesta iniziale, Arcelor Mittal Tubular Products Roman e Vallourec Deutschland GmbH, sono uscite dal mercato dell’Unione o sono in procinto di farlo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(8)I produttori esportatori hanno inoltre affermato che un riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure, aggiungendo che un accertamento positivo deve essere suffragato da elementi di prova fattuali. A sostegno della loro argomentazione hanno sottolineato che i produttori esportatori cinesi non potranno mai conoscere il valore normale, a causa dei diversi metodi utilizzati nel ricorrere ai prezzi in un paese rappresentativo.

(9)La Commissione ha osservato di aver esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l’apertura della presente inchiesta, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In ogni caso, i produttori esportatori non hanno fornito un esempio di elementi di prova insufficienti; pertanto tale argomentazione non è stata suffragata da alcuna motivazione adeguata. Per quanto riguarda il valore normale, i produttori esportatori hanno avuto ampie possibilità di verificare il metodo o i metodi utilizzati e il valore normale calcolato nella domanda. La loro argomentazione è stata pertanto respinta.

(10)I produttori esportatori hanno inoltre affermato che le attività commerciali dei produttori dell’Unione relative al prodotto in esame dipendono molto più dalle condizioni dei mercati esteri che dalle condizioni dell’Unione e che il peggioramento dell’andamento delle esportazioni dei richiedenti registrato a partire dal 2019 non può essere attribuito alle importazioni originarie della Cina. Hanno altresì affermato che, oltre all’andamento mediocre delle esportazioni, anche la pandemia di COVID-19 aveva in parte contribuito alle tendenze di andamento negative nell’Unione, in particolare nel 2020. Inoltre hanno asserito che il costo di produzione per tonnellata indicato nella domanda, compreso tra 1 245 EUR e 1 291 EUR, era notevolmente inferiore a quello indicato nell’inchiesta iniziale.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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